L’affido familiare è un provvedimento disciplinare del nostro ordinamento civile, che si concretizza attraverso l’intenzione di una famiglia, o anche di un singolo, di accogliere provvisoriamente un minore che vive una momentanea difficoltà familiare. Far entrare nella propria vita un bambino od un ragazzo, anche solo per pochi mesi, è molto più semplice del percorso dell’adozione, l’affidamento infatti ha necessità di meno requisiti. Le vie da perseguire sono quelle di o rivolgersi al Centro Affidi della propria città, rendendo nota la propria disponibilità a compiere questo percorso, oppure ci si può rivolgere direttamente al Tribunale dei minori, dove viene presentata un istanza. L’iter si evolve in entrambe i casi attraverso la valutazione dei requisiti di genitorialità, un percorso dei servizi sociali, che attraverso incontri, visite e formazione stimano la famiglia o il singolo. L’affidamento è regolato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149-Adozione e Affidamento-variazione della legge 184/1983. La conoscenza della normativa e a volte l’affiancamento di un legale, può essere d’ausilio, perché sebbene questo provvedimento prevede tempi più brevi e strade più percorribili, non sempre le case famiglia e i servizi sociali convergono nella stessa direzione. Dare una cache a chi è stato meno fortunato e che ha vissuto situazioni anaffettive deve essere il bene supremo di tutti gli individui che lavorano nel sociale, che fanno gli educatori, che hanno figli. Rispettare il diritto all’infanzia è soddisfare il percorso educativo, le relazioni, l’istruzione e a volte sostituire un genitore che versa in difficoltà può rappresentare una via per allargare gli orizzonti.
Barbara Sersale